8 Aprile 2003 A seguito delle direttive europee 104/93 CE, 2000/34CE e 2003/88CE il Presidente della Repubblica emana il Decreto Legislativo n.66
24 Dicembre 2007
24 Dicembre 2007
La Legge Finanziaria 2008 all'art. 3 comma 85, prevede l'esclusione dei diritti del D.Lgs. 66 al personale del ruolo sanitario del SSN ( cioè per Medici, Infermieri, TSLB, TSRM, Ostetriche, Veterinari....) ma non per O.S.S., OTA, Autisti di ambulanze, Ausiliari....
27 Febbraio 2008 Il " Decreto milleproroghe " . che modifica la Finanziaria , all'art. 24-ter prevede l'applicabilità al perosnale del ruolo sanitario del SSN fino al 1 gennaio 2009 dell'art.7 D.Lgs.66/2003 relativo al diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive.
29 Febbraio 2008 I sindacati siglano l'ipotesi di CCNL del Comparto sanità, in cui si rinvia ai contratti integrativi aziendali la facoltà di derogare al diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive e si estende a nove mesi il calcolo della media di 48 ore su cui verificare la durata massima dell'orario di lavoro settimanale.
MA LA NOSTRA COSTITUZIONE ALL'ART.36 PREVEDE CHE " LA DURATA MASSIMA DELLA GIRONATA LAVORATIVA E' STABILITA DALLA LEGGE " E NON DA ALTRO. QUINDI L'ART.5 DEL NUOVO CCNL E' ANTICOSTITUZIONALE !!!

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